L’AGENZIA DELLE ENTRATE DIMENTICA DI APPLICARE DELLE NORME DI LEGGE
CONFINTESA FP decide di ritirare la firma sull’accordo del 22 giugno 2021, invita l’Amministrazione a correggere ed integrare i bandi e si dichiara pronta a difendere la piena applicazione della legge al di là di ogni interesse particolare.
Prot. 191 diffida Agenzia delle Entrate
Spett.le Agenzia delle Entrate
in persona del Direttore p.t.
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Spett.le Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Risorse Umane – Settore Sviluppo
Ufficio Selezione del personale del personale e dei servizi
In persona del direttore p.t.
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Per conoscenza al Responsabile Ufficio Relazioni sindacali e normativa del lavoro
dc.ru.relsindacalinormativalavoro@agenziaentrate.it
RITIRO FIRMA, INVITO E DIFFIDA PER L’ESERCIZIO DEI POTERI DI AUTOTUTELA
CONFINTESA – FUNZIONE PUBBLICA, c.f. 97619480581, con sede in Roma, corso del Rinascimento n. 24, in persona del Segretario Generale dott.ssa Claudia Ratti, pec info@pec.confintesafp.it;
PREMESSO
– che con provvedimento prot. n. 0244922.27-09-2021-U del 27 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate, in persona del suo direttore p.t., ha disposto l’avvio del procedimento finalizzato al passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, dei lavoratori dipendenti e già inquadrati alle dipendenze della stessa Agenzia con i profili di «funzionario», «funzionario informatico», «funzionario tecnico», per complessivi n. 700 posti;
– che il provvedimento in esame risulta adottato, per sua espressa previsione, in attuazione dell’art.22, comma 15, del D. Lgs. 25.05.2017, n.75;
– che, in attuazione della suddetta disposizione di legge, il procedimento è articolato secondo una serie di prove concorsuali, disciplinate dall’art. 4 del suddetto provvedimento (“prova d’esame”), secondo cui “la prova d’esame è volta ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare le nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La prova consiste nell’individuare la soluzione giusta su questioni teorico-pratiche, relative ai compiti del profilo per il quale si concorre, sottoposte al candidato attraverso la somministrazione di quiz a risposta multipla.
Le tipologie di prova d’esame sono di seguito specificate per i diversi profili”, con riferimento a “tre tipologie di prove in relazione ai seguenti processi: processi di missione – Direzioni Centrali e Regionali: la prova d’esame è imperniata su quesiti riguardanti le conoscenze tecnico-tributarie tipicamente utilizzate dai funzionari in servizio presso gli uffici centrali e regionali, anche mediante la definizione di ambiti specifici; processi di missione – uffici periferici: la prova è imperniata su quesiti riguardanti le conoscenze tecnico-tributarie tipicamente utilizzate dai funzionari in servizio presso uffici periferici, di seguito indicati: Ufficio Controlli, Ufficio Legale, Ufficio Territoriale e Servizio di Pubblicità Immobiliare; processi interni di servizio – Direzioni Centrali e Regionali e uffici periferici»;
– che, inoltre, dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince chiaramente che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno avviare la procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale valorizzando l’esperienza maturata all’interno dei dipendenti soltanto «nel limite del 30% del fabbisogno complessivo del personale di terza area ai sensi della richiamata previsione normativa» (art. 22, comma 15 del Decreto legislativo n.75 del 2017, n.d.r.).
RILEVATO
– che le disposizioni di legge che disciplinano l’organizzazione e i principi delle progressioni tra aree sono stati oggetto della recente riforma approvata con l’art. 3, co. 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha modificato, sul punto, il previgente testo dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, stabilendo che «le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti», fatta salva «una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno»;
– che, pertanto, la progressione dei dipendenti della pubblica amministrazione tra diverse aree può avvenire soltanto previa individuazione di criteri che attengano alla comparazione dei titoli e alle valutazioni conseguite nell’ultimo triennio antecedente l’indizione del procedimento, in assenza, dunque, di qualsiasi ipotetica previsione che possa legittimare la parte datoriale ad indire procedimenti concorsuali che impongano la partecipazione ad estenuanti, fuorvianti e illegittime “prove d’esame”.
CONSIDERATO
– che l’avvenuta indizione del procedimento di progressione c.d. “verticale” dei dipendenti dell’Amministrazione secondo le previsioni delineate dall’art. 22, comma 15, del D. Lgs. 25.05.2017, n.75, si pone in manifesto contrasto con la normativa vigente in materia e attualmente recata nell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, recentemente modificata a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, co. 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, proprio al fine di disciplinare le progressioni verticali sulla base della sola valorizzazione dei titoli e delle valutazioni conseguite dai dipendenti nell’ultimo triennio, con esclusione di qualunque meccanismo concorsuale organizzato secondo lo svolgimento di inconferenti “prove d’esame”;
– che l’art. 22, comma 15, D. Lgs. 25.05.2017, n.75, deve ritenersi implicitamente abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 3, co. 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n.113, in applicazione del principio cronologico relativo alla successione di leggi ed espresso nel brocardo lex posterior derogat priori, tanto più che la disposizione in esame prevedeva una sua applicazione temporalmente limitata sin dalla sua approvazione;
– che, pertanto, la procedura concorsuale indetta dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. n. 0244922.27-09-2021-U del 27 settembre 2021, è adottata in violazione dell’art.52 del D. Lgs. n. 165/2001, conseguendone l’illegittimità del provvedimento in esame quanto meno con riferimento alle disposizioni recate nel suo articolo 4, laddove sono previsti meccanismi concorsuali per l’individuazione dei lavori dipendenti cui è riservato l’accesso alla III area di inquadramento;
– che la Federazione Confintesa – Funzione Pubblica è istituzionalmente deputata a svolgere l’attività sindacale di rappresentanza dei lavoratori ad essa associati, vantando la stessa una specifica legittimazione ad agire a fronte delle azioni e alle omissioni in cui incorrano gli uffici della pubblica amministrazione datoriale e che determinino ingiustificate lesioni dei diritti e degli interessi dei dipendenti;
– che l’atto di indizione del procedimento prot. n. 0244922.27-09-2021-U del 27 settembre 2021 si pone in contrasto anche con l’art 3 della l. n. 241/1990, laddove l’amministrazione non ha esplicitato alcuna motivazione a supporto della scelta di consentire il passaggio di una percentuale di personale pari soltanto al 30% dei dipendenti già inquadrati in area II, senza che tale determinazione chiarisca in alcun modo le ragioni di un numero così esiguo di risorse già alle dipendenze dell’amministrazione ammesse alla progressione di carriera, sebbene il già citato art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 si limiti a richiedere, sul punto, «una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno»;
– che l’adozione di tale provvedimento determina, anche sotto tale profilo, un interesse diretto, concreto e attuale in capo alla Federazione, la quale si vedrà costretta ad assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria a censurare le determinazioni adottate dalla parte datoriale, considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dallo svolgimento degli ultimi procedimenti diretti alla progressione dei dipendenti dell’Agenzia delle Entrate i quali, com’è noto, attendevano da anni l’indizione della procedura diretta a consentire nei loro confronti le progressioni tra aree, da attuarsi secondo le specifiche previsioni di legge e della contrattazione collettiva di riferimento.
CONSIDERATO ALTRESÌ
– che in data 22 settembre 2021 la scrivente O.S. ha trasmesso con pec a Codesta Agenzia la richiesta di modifica del bando da concretizzarsi in:
1. Aumento dei posti disponibili per il passaggio in Area III: da 700 a 1260 (dal 28% al 50% da Piano triennale di fabbisogno del Personale).
2. Soppressione dell’articolo 4 della bozza di bando di concorso (Prova d’esame) e di qualsiasi riferimento al tema con espressa indicazione che la graduatoria finale sarà stilata sulla base della sola valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
3. Ampliamento della possibilità di accesso alla procedura ai colleghi non in possesso di laurea, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.
– Che tale richiesta è stata completamente ignorata.
– Che la scrivente aveva già precisato che “la firma apposta da Confintesa Fp in calce all’intesa (…) sarà da intendersi formalmente ritirata e che la stessa si riserva di intraprendere qualsiasi iniziativa atta a contrastarne tutti gli effetti qualora il medesimo bando dovesse essere reso pubblico senza le modifiche richieste o senza un previo confronto sul tema”.
Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e richiamato, l’odierno istante Confintesa – Funzione Pubblica, come sopra rappresentata,
RITIRA FORMALMENTE
La firma apposta da Confintesa Fp in calce all’intesa sottoscritta il 22 giugno 2021.
INVITA E DIFFIDA
– l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., nonché del Direttore della D.C. Risorse Umane – Settore Sviluppo – Ufficio Selezione del personale del personale e dei servizi, ad avviare il procedimento finalizzato all’adozione dei necessari e doverosi provvedimenti di autotutela, anche ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7.08.1990, n. 241, procedendo, per l’effetto, con la revoca e/o annullamento d’ufficio del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 0244922.27-09-2021-U del 27 settembre 2021, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’avvio della procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, dei lavoratori dipendenti e già inquadrati con i profili di funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, con particolare riferimento:
1. all’art. 4 del provvedimento, nella parte in cui delinea le procedure di progressione tra aree in violazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, co. 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113;
2. con riferimento all’art.1 dello stesso provvedimento, nella parte in cui, indicando immotivatamente il numero di posti disponibili in misura pari a 700 unità, si pone in contrasto con l’art 3 della legge 7.08.1990, n. 241 e non considera le percentuali indicate dall’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sopra modificato.
Con l’espressa avvertenza per cui, decorsi inutilmente trenta giorni dal ricevimento della presente, la federazione odierna istante si vedrà costretta ad adire le competenti sedi giudiziarie e amministrative per la tutela dei diritti ed interessi dalla stessa istituzionalmente tutelati, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Segretario Generale
(Claudia Ratti)
Prot. 191 diffida Agenzia delle Entrate
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