Confintesa FP a Ruffini: ci dica quali sono i servizi essenziali!

Confintesa FP Agenzia delle Entrate

AGE.AGEDC001.REGISTRO-UFFICIALE.0143063.25-03-2020-U

Prot. 78 AGENZIA ENTRATE Attività essenziali

Roma, 25 marzo 2020 prot. 78

 Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate

  • Ernesto Maria Ruffini

Ai Capi Divisione dell’Agenzia delle Entrate

Ai Direttori Centrali dell’Agenzia delle Entrate

Ai Direttori Regionali dell’Agenzia delle Entrate

Alla Direzione Centrale Affari Legali dell’Agenzia delle Entrate

e, p.c.

          Ai lavoratori dipendenti dell’Agenzia delle Entrate

 

OGGETTO: L’emergenza epidemiologica da COVID-19 trasforma le attività dell’Agenzia delle Entrate da “indifferibili” a “essenziali” – Direttiva del 24 marzo 2020 – Chiarimenti ai dipendenti.                          

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 marzo 2020 (pubblicato nella G.U. del 22 marzo 2020, n. 76 – Edizione Straordinaria), al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, tra le varie misure adottate nell’articolo 1, ha previsto, avvalendosi dei codici ATECO e delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, ha disposto, per quanto di interesse della scrivente, la seguente misura:

“a) la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (per l’Agenzia codice ATECO 84.11.10) e salvo quanto di seguito disposto. Per le pubbliche amministrazioni rimangono ferme le disposizioni contenute nell’articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 [Articolo 1, comma 1, lettera a)].”

Con riferimento a tale nuova disposizione, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché Presidente dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la Direttiva 24 marzo 2020, di cui non si conosce il numero ma solo il protocollo (prot.n.141696), pur riconoscendo l’assenza della sottoscrizione di un accordo collettivo nazionale, ha ritenuto necessario, nelle more della contrattazione collettiva, al solo fine di fronteggiare la situazione straordinaria ed urgente venutasi a determinare con riferimento alle attività e agli uffici dell’Amministrazione, per effetto della emergenza epidemiologica da COVID-19, considerare “attività essenziali”  le attività elencate nel punto 1 della medesima Direttiva, salvo, poi, demandare ai Capi Divisione, i Direttori Centrali e i Direttori Regionali dell’Agenzia il compito di individuare, con provvedimenti organizzativi, le “specifiche attività essenziali” rientranti nell’ambito delle macro categorie di attività riportate nei punti da a) a t) della medesima Direttiva (punto n. 2), da concordare in ogni caso, preventivamente, con le strutture centrali.

La predetta Direttiva ha però creato un po’ di scompiglio tra i dirigenti dell’Agenzia, tanto che lo stesso Direttore, il giorno dopo, questa volta in veste di Responsabile ad interim della Direzione Centrale RUO, ha dovuto precisare, con la nota prot. n. 143063 del 25.03.2020, il motivo per cui si è resa necessaria la individuazione delle suddette attività essenziali.

E così scopriamo che tale necessità è stata ispirata da una ordinanza regionale (per la precisione l’ordinanza n. 515 della Regione Lombardia), emessa ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le cui disposizioni, che dovrebbero avere una efficacia limitata al solo territorio regionale, sono state estese dall’Amministrazione finanziaria a tutto il territorio nazionale (al fine di armonizzare e rendere coerente la precedente direttiva del 20 marzo 2020, n. 138696 con le nuove disposizioni, nazionali e regionali).

Di conseguenza, a questo punto, ci chiediamo: se domani dovesse essere emanata un’altra ordinanza regionale, da parte di un’altra regione italiana, accadimento verosimile vista la disomogeneità con cui si è diffusa l’epidemia da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, e con disposizioni completamente diverse da quelle adottate dalla regione Lombardia, che si fa?

Si dovrà procedere ad una nuova ennesima armonizzazione? Così facendo, però, prima che l’emergenza epidemiologica cessi, potrebbero essere necessarie diverse armonizzazioni.

Ricapitolando a beneficio anche dei lavoratori… ad oggi (se abbiamo ben interpretato) le prestazioni lavorative dovrebbero essere suddivise nelle seguenti categorie:

  1. attività indifferibili con necessità di presenza e attività indifferibili (in presenza con lavoro agile) [nota prot. n. 128334 del 12.03.2020 – Articolo 1, comma 1, punto n. 6) del DPCM 11.03.2020];
  2. attività essenziali (con presenza fisica necessaria nella sede di lavoro e senza presenza fisica necessaria nella sede di lavoro) [Direttiva prot. 141696 del 24.03.2020 – Articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 22.03.2020].

In ogni caso, in virtù di quanto sopra esposto, la scrivente

INVITA

i Capi Divisione, i Direttori Centrali e i Direttori Regionali dell’Agenzia delle Entrate, ciascuno per quanto di propria competenza, a chiarire le suddette attività, in modo chiaro ed inequivocabile, a beneficio di tutti.

Cordiali saluti

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

3 Risposte a “Confintesa FP a Ruffini: ci dica quali sono i servizi essenziali!

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