Ecco perché è necessario aggiornare le regole dell’attività di verifica esterna
Il giorno 24 novembre 2022 Confintesa FP ha inviato alla Direttrice Laura Caggegi una richiesta di aggiornamento delle regole relative all’attività di verifica esterna.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale, da dove si evincono le problematiche relativa a questa importante quanto delicata mansione.
Gentilissima Direttrice,
La presente per segnalare che, ad avviso della scrivente O.S. è indispensabile aggiornare la regolamentazione delle attività di verifica esterna tenendo presente le seguenti osservazioni.
In primis, la scrivente O.S. crede che sia importante tenere conto delle segnalazioni che sono pervenute dai medesimi verificatori. L’attività esterna è, infatti, uno dei compiti istituzionali dell’Agenzia e riteniamo necessario aggiornarne la regolamentazione tenendo presente che:
1) Attualmente il dipendente deve chiedere all’Agenzia l’autorizzazione per utilizzare il mezzo proprio, laddove dovrebbe, invece, essere l’Amministrazione a richiederlo. Per di più andrebbe corrisposta al dipendente che utilizza il proprio mezzo la stessa tariffa dell’autonoleggio; in alternativa si potrebbero stipulare delle convenzioni con le aziende di autonoleggio;
2) Considerato che il dipendente si trova nella condizione (ingiusta) di dover anticipare le spese, proponiamo come possibile soluzione l’attribuzione di apposite carte di debito prepagate da ricaricare mensilmente con importi calcolati sulla base delle verifiche previste e con l’onere a carico del dipendente della rendicontazione mensile; resta ferma l’inibizione al prelievo in contanti.
3) È fondamentale l’assegnazione di strumentazioni informatiche indispensabili per lo svolgimento dell’incarico.
4) È ormai pratica diffusa quella di non riconoscere al verificatore di fare ore di straordinario o di accantonamento banca ore. Per esempio se l’amministratore dell’azienda verificata è impegnato in qualche attività e tarda a firmare il verbale di verifica, quel tempo di attesa non viene di fatto riconosciuto in alcun modo al verificatore;
5) Occorre chiarire espressamente che il verificatore non è tenuto a recuperare il tempo di viaggio che è integralmente considerato tempo di servizio ex art. 24 CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12/02/2018 (“Qualora sia necessario prestare temporaneamente l’attività lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro”), questo a prescindere dal traffico, dagli incidenti o da vari intoppi che possono incontrarsi guidando.
6) Il verificatore ha diritto al rimborso del pasto e, se le spese sono documentate, il personale preposto al controllo del foglio di missione ha l’obbligo di procedere con il rimborso senza opporre eccezioni.
7) Recentemente è emersa un’altra criticità che riguarda la copertura assicurativa CASCO per danni accidentali, laddove è prevista una franchigia di € 750,00. Tale franchigia non può ricadere sui verificatori. (Basterebbe accogliere i punti 1) e 2) per
consentire ai dipendenti di svolgere più serenamente l’attività esterna.
I punti appena espressi sono esigenze fortemente sentite dai verificatori e che la nostra O.S. pone alla Sua cortese attenzione in considerazione dei recenti rifiuti da parte dei verificatori di utilizzo del mezzo proprio. In considerazione di quanto fin qui esposto la scrivente invita codesta Amministrazione ad accogliere le soluzioni proposte che potrebbero consentire al lavoratore di svolgere più serenamente le attività di missione.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.
Il Coordinatore Nazionale
(Salvatore Spina)