CONFLITTO DI INTERESSI POER? CONFINTESA SCRIVE ALL’AGENZIA

Roma, 09 dicembre 2020

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Avv. Ernesto Maria Ruffini

Al Capo Divisione Risorse dell’Agenzia delle Entrate

Dott. Carlo Palumbo

Al Direttore della Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate

Dott. Roberto Egidi

          Al RPCT dell’Agenzia delle Entrate

Dott. Michele Garruba

OGGETTO: Procedure selettive di interpello per posizioni organizzative ex legge n. 205/2017 – Commissioni giudicatrici – Incompatibilità e conflitto di interessi per alcuni componenti – Profili di illegittimità delle procedure.                                    

La scrivente O.S. ha preso atto che:

  1. Con atto prot. 0275071 del 28 luglio 2020, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato dato avvio ad una procedura selettiva interna di interpello, per il conferimento di 21 posizioni organizzative della tipologia D (Servizi cartografici, catastali ed estimativi e OMI), relative a diverse strutture regionali (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria).  
    1. Con successivo atto prot. 0304749 del 15 settembre 2020, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state nominate le commissioni regionali che avrebbero dovuto svolgere i colloqui di approfondimento, integrati da una prova scritta, per le procedure di cui in premessa. Alcune delle suddette commissioni sono state poi modificate e integrate, con ulteriori due successivi atti direttoriali (prot. 0329307 del 15 ottobre 2020 e prot. 22 ottobre 2020).
    1. Di recente sono stati resi pubblici (sulla intranet dell’Agenzia), con atti dei rispettivi Direttori regionali, gli esiti delle suddette procedure selettive e gli elenchi dei partecipanti, suddivisi per fasce di merito. 

Dall’esame degli atti sopra riportati, con particolare riferimento alla composizione delle Commissioni esaminatrici, la scrivente O.S. ha notato che in alcune commissioni sono stati nominati, come “componenti esperti”funzionari di Terza Area titolari di una posizione organizzativa (POERex articolo 1, comma 93, lettera a) della legge n. 205/2017, attribuita a seguito dell’espletamento di procedure selettive aventi ad oggetto la medesima tipologia di posizione organizzativa (categoria D – Servizi cartografici, catastali ed estimativi e OMI).

In relazione a quanto sopra esposto, facciamo osservare quanto segue.

  • Le procedure selettive in questione sono a nostro avviso, a tutti gli effetti di legge, sottoposte alla disciplina generale dei procedimenti amministrativi, in virtù della natura pubblica dell’Amministrazione finanziaria, di conseguenza, ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-bis (Conflitto di interessi) della legge n. 241/1990 (introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012), il quale, prevede espressamente che “il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
  • La disposizione in esame, come chiarito dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati e i contro interessati.
  • Peraltro, se si tiene conto del fatto che i funzionari di Terza Area, nominati componenti esperti, sono dipendenti pubblici di una Agenzia fiscale, la disposizione sopra richiamata va anche coordinata con le seguenti disposizioni:
  • articolo 4, commi 1 e 2 (Incompatibilità e conflitto di interessi), del D.P.R. n. 18/2002 recante il regolamento sull’autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali;
  • articoli 6, comma 2 (Comunicazioni dei conflitti d’interesse), e 7 (Obbligo di astensione) del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001);
  • disposizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, adottata dalle singole amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 190/2012 (l’Agenzia delle Entrate ha di recente adottato la versione 1.0 del suddetto piano per il periodo 2020 – 2022).

Tali diposizioni contengono una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse e contengono anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino gravi ragioni di convenienza.

Alla luce di quanto sopra esposto e osservato, risulta evidente che i predetti funzionari di Terza Area, avendo partecipato alle medesime procedure selettive di interpello (POER exlegge n. 205/2017) e per la medesima tipologia di posizione organizzativa (nel caso in questione tipologia D), ed essendo ancora titolari di un legittimo interesse a partecipare alle predette procedure, sebbene già titolari di una POER (incarico non dirigenziale), a tempo determinato, si trovano in una palese posizione di conflitto di interessi rispetto all’incarico ricevuto di componenti esperti delle commissioni esaminatrici, di conseguenza si sarebbero dovuti astenere dal partecipare alle predette commissioni.

Ricordiamo che la ratio dell’obbligo di astensione, in simili circostanze, va ricondotta al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento (finale o endoprocedimentale) e l’interesse del titolare del potere decisionale.

Inoltre, sotto il profilo del conferimento degli incarichi (componenti esperti di una commissione esaminatrice), facciamo osservare che in base alle disposizioni dei commi 2 e 7 dell’articolo 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del D.Lgs. n. 165/2001, in sede di autorizzazione al conferimento dell’incarico l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare preventivamente l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e/o la sussistenza di ragioni di convenienza. 

La questione, purtroppo, non è di poco conto poiché la violazione delle disposizioni sopra richiamate, oltre ad essere fonte di illegittimità delle predette procedure selettive e degli atti ad esse connessi è anche fonte di responsabilità disciplinare del dipendente, passibile di essere sanzionato all’esito del relativo procedimento (PNA). 

Considerata la rilevanza delle questioni sopra evidenziate, la scrivente O.S. 

INVITA

i destinatari in indirizzo:

  1. a fornire gli opportuni chiarimenti in merito a quanto sopra rappresentato, entro 30 giorni dal ricevimento della presente;
  2. ad astenersi dal nominare i funzionari di Terza Area, titolari di posizioni organizzative ex legge n. 205/2017, “componenti esperti” nelle commissioni d’esame, sia a tutela degli stessi dipendenti che della regolarità delle procedure selettive.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Segretario Generale
Claudia Ratti

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