POER – ESCLUSIONI ILLEGITTIME CANDIDATI

In merito alle procedure in oggetto facciamo presente, ai destinatari in indirizzo, che alla scrivente O.S. sono pervenute alcune segnalazioni circa l’esclusione di alcuni funzionari di Terza Area dalla partecipazione alle procedure selettive interne, per il conferimento di Posizioni organizzative ex legge n. 205/2017, per le quali avevano presentato la candidatura. 

Da quanto abbiamo appreso, pare che il motivo ti tale esclusione sia legato fatto che i funzionari in questione “non abbiano maturato una esperienza di almeno tre anni in attività relative alla posizione da ricoprire”. Inoltre, pare che tali provvedimenti non siano stati neanche notificati ai candidati, secondo le forme di legge.

In proposito, evidenziamo che la legge istitutiva delle posizioni organizzative, cioè la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 93, lettera b), prevede che “le posizioni organizzative possono essere conferite a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area”. Aspetto poi disciplinato nell’articolo 18-bis del Regolamento di amministrazione, il quale, al comma 8, prevede espressamente che “le posizioni sono conferite a funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area, mediante selezioni interne”.

Nessuna delle disposizioni sopra richiamate, né altre disposizioni di legge o regolamentari, prevedono che per poter partecipare ad una procedura selettiva POER il funzionario debba avere il possesso del requisito dei “tre anni di esperienza nell’attività della posizione per la quale si concorre”.Tanto è vero che, nella fase iniziale di attivazione delle procedure selettive in oggetto il requisito dell’attività di servizio veniva considerato nella seconda parte delle procedure, solo come elemento di valutazione generale del candidato a cui veniva attribuito un punteggio, in base ai criteri previsti nell’atto di avvio delle procedure, quindi non come requisito di partecipazione.

Eppure in sede di confronto con le OO.SS. sull’argomento (verbale di confronto del 4 giugno 2020), a cui ha partecipato anche la scrivente O.S., l’Amministrazione aveva assunto formalmente l’impegno di “individuare criteri di selezione oggettivi e predeterminati che consentano la massima possibile partecipazione, a garanzia dei principi di parità di trattamento e favor partecipationis”.

Noi riteniamo che i funzionari in possesso dei cinque anni di esperienza nella Terza Area abbiano tutto il diritto di partecipare alle procedure selettive e poi, semmai in sede di esame, essere valutati in base alle loro esperienze lavorative.

Riteniamo quindi che i provvedimenti di esclusione adottati dall’Amministrazione sulla base di un nuovo requisito, non previsto dalla legge n. 205/2017 e dal Regolamento di amministrazione (uniche fonti giuridiche in grado di istituirlo), e per giunta più restrittivo, siano, sotto il profilo amministrativo, illegittimi perché si pongono in palese contrasto con i principi di uguaglianza, parità di trattamento, non discriminazione e del favor partecipationis. Va da se, che la illegittimità dei suddetti provvedimenti potrebbe dare seguito a possibili contenziosi in sede giurisdizionale, i cui esiti potrebbero determinare gravi conseguenze sia sulla regolarità delle suddette procedure e sia sotto il profilo dei danni erariali, scaturenti dal riconoscimento di eventuali danni subiti dai candidati esclusi. 

In virtù di quanto sopra esposto ed evidenziato, 

INVITIAMO

l’Amministrazione a non utilizzare il requisito dei tre anni di esperienza nell’attività relativa alla posizione da ricoprire, come requisito di partecipazione dei funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella Terza Area, ma bensì come elemento di valutazione del candidato.

Confidando che l’Amministrazione terrà in debita considerazione quanto sopra esposto, porgiamo cordiali saluti.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

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